Sei ammesso alle agevolazioni?

Ristrutturazioni-detrazione-tasse

Gli incentivi stanno per essere ridotti. O almeno così sembra. Allora è meglio dare un rapido ripasso su quali agevolazioni si può usufruire.

I bonus fiscali sono di due tipi: per risparmio energetico o per ristrutturazione edilizia.

 1.Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ( 65% fino al 31 dicembre 2015)

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

In questa categoria di beneficiari dell’incentivo sono inseriti tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Attenzione: Non possono   usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l’immobile in comodato.

E’ bene ricordare che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

2. Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ( 50% fino al 31 dicembre 2015 )

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe n on inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Ristrutturazioni-detrazioni-tasse2La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari)o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue gli interventi a proprio carico;
  • è stato registrato il compromesso.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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